G.S. Promo B: quattro turni a Minauda e Marotta, due i diffidati

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell’A.I.A., nelle sedute del 23 – 24 e 25/10/2017 per quanto riguarda squalificati e diffidati del campionato di Promozione girone B:
GARE DEL 21/10/2017
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 2/11/2017
MAZZELLA FRANCESCO (REAL SANT'ANASTASIA 1945)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MINAUDA LUIGI (QUARTOGRAD) per aver proferito reiteratamente espressioni ingiuriose all'indirizzo del DDG nonché per aver lo stesso atteso il DDG negli spogliatoi al fine di continuare la protesta e tentare di aggredire minacciosamente il DDG, aggressione sventata di fatto dai suoi compagni di squadra.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PARISI ANDREA (QUARTOGRAD)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GARGIULO MARIO (AFRO NAPOLI UNITED)
GARE DEL 22/10/2017
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 2/11/2017
SORRENTINO ANGELO (PONTICELLI) per aver rivolto espressioni manifestamente minacciose all'indirizzo di un tesserato della compagine avversaria.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MAROTTA MARIANO (PONTICELLI) per aver colpito, a gioco fermo, con un pugno al volto un calciatore avversario.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DE LUISE VITTORIO EMANUE (MONDO SPORT CASAMICCIOLA TERME)
GRITTI GIOVANNI (PUTEOLANA 1909)
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Riunione del 26 ottobre 2017 Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone
RECLAMO ASD FLORIGIUM (PROCIDA CALCIO) avverso C.U. n. 29 del 12 Ottobre 2017 Gara Neapolis / Florigium, del 07/10/2017 Campionato Promozione, in riferimento al C.U. 29 del 12/10/2017.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il ricorso della società reclamante, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero, dalla lettura del referto di gara, limitatamente all’espulsione del calciatore Saurino Ciro si rileva che lo stesso non ha mai toccato il d.d.g. ne ha mai proferito frasi ingiuriose nei suoi confronti, una mera protesta portata in modo veemente ma senza offendere il decoro del d.d.g. il prestigio della classe arbitrale, ne tanto meno si palesa l’intimidazione in quanto dai fatti narrati non si riscontrano i presupposti della stessa. Per quanto riguarda il comportamento di qualche facinoroso sostenitore della reclamante, che a fine a gara nelle immediate vicinanze dello spogliatoio arbitrale proferiva frasi ingiuriose nei confronti del d.d.g., va evidenziato, come riferito dallo stesso d.d.g. nel supplemento di rapporto, che i dirigenti del Florigium si sono adoperati per proteggere il d.d.g.. Per tutto quanto esposto, è dunque equo riformulare le sanzioni inflitte al Saurino Ciro e l’ammenda alla reclamante riportandole in modo proporzionato i fatti accaduti. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
a parziale riforma della decisione del G.S.T., commina la sanzione di due (2) giornate di squalifica al calciatore Saurino Ciro e riconfigura in euro 100,00 di ammenda alla società reclamante; nulla per la tassa a carico.
