G.s. Serie C, gir. C. Fuori in 3, due turni a Petitto, out mr Pazienza - I AM CALCIO NAPOLI

G.s. Serie C, gir. C. Fuori in 3, due turni a Petitto, out mr Pazienza

Mister Michele Pazienza, Avellino
Mister Michele Pazienza, Avellino
BeneventoSerie C Girone C

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 22 Settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.000,00 ACR MESSINA

per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud: 1. al 25° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto quattro volte; 2. al 65° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; 3. all’80° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).

€ 200,00 CROTONE

per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 40° minuto del primo tempo, per due volte, al 43° minuto del primo tempo, per due volte, e, a fine primo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 200,00 TARANTO

per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato: 1. tre porte all’interno dei servizi igienici loro riservati; 2. tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00 POTENZA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PAGOTTO ANGELO (AVELLINO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

PAZIENZA MICHELE (AVELLINO) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta ed antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e strattonava il calciatore avversario per la maglia, così ritardando la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PETITO FRANCESCO PIO (SORRENTO) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto a gioco fermo lo spintonava strattonandolo per la maglia nel tentativo di prendere il pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 39 C.G. S, valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CARGNELUTTI RICCARDO (MONOPOLI)

CANDELLORI KEVIN (POTENZA)

Maurizio Morante

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