G.s. Serie C, gir. C. Multate quattro società, squalificati in quattro
Il Giudice Sportivo titolare Dott. Stefano Palazzi e il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, 29/82 assistiti da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Settembre 2023 hanno adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00 CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 46° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale e, al termine della gara, un coro offensivo nei confronti dei tesserati della squadra avversaria; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna A, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena e chiusa che colpiva la parte superiore della panchina occupata dai tesserati della squadra avversaria, senza conseguenze; C) per avere uno sparuto gruppo di sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi degli atri tifosi (r. proc. fed, r. c.c).
AMMENDA € 800,00 TARANTO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 4° minuto del primo tempo all’interno dell’area di rigore un fumogeno acceso, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 500,00 CROTONE
per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. al 21°minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; 2. al 24°minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)
AMMENDA € 500,00 VIRTUS FRANCAVILLA
per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio durante la gara, causando la sospensione della stessa per 40° minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. c.c.)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCOTTO FELICE (SORRENTO)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica gesticolando nei suoi confronti e pronunciando frasi irriguardose per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BERARDOCCO LUCA (GIUGLIANO)
perché a seguito di una decisione arbitrale proferiva varie frasi ingiuriose, offensive e provocatorie nei confronti dell'Arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
perché colpiva un avversario con una gomitata sulla coscia con il pallone non a distanza di gioco
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PANELLI TOMMASO (SORRENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARZUPIO MANUEL (FOGGIA)