Serie A Tim: ammende, squalificati e diffidati del 9° turno
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 ottobre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. ATALANTA – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.11 odierne) in merito alla condotta violenta tenuta al 39° del primo tempo dal calciatore Gary Alexis Medel Soto (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Jasmin Kurtic (Soc. Atalanta);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Medel, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva violentemente al volto, con un gesto repentino e volontario del braccio sinistro il calciatore Kurtic, provocando un movimento innaturale del capo e la caduta a terra del calciatore medesimo;
sentito il Direttore di gara che ha confermato di non aver potuto vedere il gesto in questione in quanto avvenuto alle sue spalle; visti gli artt. 35, n. 1.3 e 19 n. 4 lett. b) CGS;
P.Q.M.
dispone la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Gary Alexis Medel Soto (Soc. Internazionale);
SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Internazionale, Genoa, Juventus, Milan Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori;
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori insultanti al Direttore di gara.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA GABBIADINI Manolo (Napoli): per condotta gravemente antisportiva, avendo reagito, al 31° del primo tempo, ad un fallo di un avversario, quando il giuoco era fermo, colpendo il medesimo con un calcio e facendolo cadere.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.